
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (cosiddetto RAS), istituito presso il Dipartimento dello sport e gestito da Sport e Salute SpA, è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.Lgs. 36 del 2021, ricordando che, è anche presupposto per accedere a benefici fiscali e contributi pubblici.
Con il decreto del 27 marzo 2023, si approva il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 11, Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
Il Nuovo Regolamento sostituisce il precedente approvato dallo stesso Dipartimento in data 5 ottobre 2022.
L’iscrizione al Registro è anche presupposto per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura.
Tra le novità del nuovo Regolamento da segnalare..
-Sono iscritti al Registro anche gli Enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4 e che svolgono come attività prevalente l’attività sportiva;
-E’ stato eliminato l’obbligo di indicare la finalità sportiva dilettantistica nella denominazione.
Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata dal sito web registro.sportesalute.eu di Sport e Salute Spa, che ne cura l’operatività e che si articola, al momento, in due sezioni:
- una “sezione pubblica” – contenente i dati degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al suddetto sito web;
- una “sezione riservata” – contenente ulteriori dati relativi agli enti sportivi dilettantistici, la cui consultazione è riservata all’Organismo sportivo di affiliazione e agli enti sportivi dilettantistici iscritti dotati di username e password. Gli enti sportivi iscritti possono visualizzare solo i propri dati. L’accesso alla sezione riservata, previa definizione delle relative procedure con apposita convenzione, è consentito, altresì, all’Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può consentire ulteriori accessi.
Per potersi iscrivere al RAS, gli enti sportivi dilettantistici, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla normativa di riferimento, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- avere sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea e avere almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulta accessibile e idonea;
- avere instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
- non essere assimilabili ad associazioni/società di secondo livello;
- non costituire un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, a eccezione del Centro universitario sportivo italiano;
- svolgere comprovata attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa; viene previsto che gli enti sportivi dilettantistici debbano trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo di affiliazione, tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione, l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa;
- avere adottato uno statuto conforme alla normativa in materia.
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